Lo Studio Legale LT ROMA sta assistendo numerosi appartenenti alle Forze Armate ed alle Forze di Polizia nei ricorsi volti ad ottenere il ricalcolo del TFS con l’inclusione dei sei scatti stipendiali per come previsto dall’art.6-bis del D.L. n.387 del 1987.
La vertenza in concreto è costituita del danno arrecato da parte dell’INPS a causa della mancata inclusione dei sei scatti stipendiali di cui all’art.6-bis del D.L. n.387 del 1987 nel calcolo del Trattamento di Fine Servizio del personale andato in pensione a domanda con almeno i 55 anni di età e i 35 anni utili di servizio utile
Per comprendere la questione occorre partire dall’analisi delle disposizioni di Legge che disciplinano la materia di cui si discute.
In primo luogo si considera che l’attribuzione di “sei aumenti periodici di stipendio in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante” è stata prevista dall’art.13 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, per il quale “ai fini della liquidazione della pensione e dell’indennità di buona uscita, in luogo della soppressa promozione alla vigilia” per i soli generali e colonnelli delle Forze armate e della Guardia di finanza nella posizione di “a diposizione”, all’atto della cessazione dal servizio.
Con detto intervento normativo, il legislatore ha inteso attivare un meccanismo destinato ad elevare la misura del trattamento di quiescenza rendendolo avulso dal sistema delle promozioni.
Detto meccanismo, con le medesime finalità, è stato successivamente riesaminato e applicato a tutti gli Ufficiali con la legge 19 maggio 1986 n. 224 e alle restanti categorie di personale militare con il D. L. 16 settembre 1987, convertito con modificazioni con legge 14 novembre 1987, n.468, trasformandosi, pertanto, in un beneficio legato allo status militare.
L’istituto, nel quadro della progressiva omogeneizzazione del trattamento economico e previdenziale di tutto il personale del comparto difesa e sicurezza, è stato, infine, esteso al personale dei ruoli della Polizia di Stato e delle altre Forze di polizia ad ordinamento civile dall’art.6-bis del D.L. n.387 del 1987 (convertito, con modificazioni dalla Legge 20 novembre 1987, n.472), così come modificato da ultimo dall’art.21, comma 1, della L. n.232 del 1990, per quale:
comma 1). Al personale della Polizia di Stato appartenente ai ruoli dei commissari, ispettori, sovrintendenti, assistenti e agenti, al personale appartenente ai corrispondenti ruoli professionali dei sanitari e del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica ed al personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate, che cessa dal servizio per età o perchè divenuto permanentemente inabile al servizio o perchè deceduto, sono attribuiti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita, e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, sei scatti ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull’ultimo stipendio ivi compresi la retribuzione individuale di anzianità e i benefici stipendiali di cui agli articoli 30 e 44 L. n.668/1986, art.2 commi 5-6-10 e art.3 commi 3 e 6 del presente Decreto.
comma 2). Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e 35 anni di servizio utile.
Invece, il comma 3 dell’art.1911 del Codice dell’Ordinamento Militare (D.Lgs. n.66 del 2010) dispone: “Al personale delle Forze di polizia a ordinamento militare continua ad applicarsi l’art. 6-bis, del D. L. 21 settembre 1987 n.387 convertito, con modificazioni, dalla Legge 20 novembre 1987 n.472“.
Pertanto, in base all’attuale sistema normativo, i sei scatti stipendiali devono essere computati nella determinazione della misura del TFS quando la cessazione dal servizio sia avvenuta per le seguenti cause:
– per il raggiungimento del limite di età;
– per permanente inabilità al servizio;
– per decesso;
– a domanda, ma in questo caso solo se si è andati via con almeno 55 anni di età e siano stati maturati almeno 35 anni di servizio utile.
La mancata inclusione dei 6 scatti sulla buonuscita è stata accertata solo nel calcolo del TFS del personale andato in pensione a domanda con almeno i 55 anni di età e i 35 anni utili di servizio utile.
Relativamente a questo caso è intervenuto il Consiglio di Stato che, con la importantissima sentenza n.1231 del 2019, ha confermato che anche al personale che cessa dal servizio per anzianità con un’età di 55 anni e 35 di servizio effettivo, spettano i 6 scatti sul TFS.
CHI PUO’ PRESENTARE IL RICORSO:
- REQUISITO SOGGETTIVO: hanno diritto ad accertare l’avvenuta inclusione dei sei scatti stipendiali nella determinazione del proprio TFS il personale in congedo delle Forze Armate e delle Forze di Polizia.
- REQUISITO OGGETTIVO: essere andati in pensione “a domanda” avendo compiuto, al momento del pensionamento, almeno 55 anni di età e 35 anni di servizio “utile”.
OGGETTO DELLA RICHIESTA: il ricalcolo del trattamento di Fine Servizio con l’inclusione, ai fini della sua quantificazione, dei sei scatti stipendiali. Al riconoscimento della domanda consegue l’aumento del TFS di circa 10.000,00 lordi, oltre interessi. In concreto il ricalcolo comporta un aumento della pensione variabile dalle 7.500 € alle 15.000 €.
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